L'affidamento esclusivo
A seguito dell'entrata in vigore della legge 54/2006 sull'affidamento condiviso è stato introdotto l'articolo 155 bis. del codice civile intitolato "Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso".
Fermo restando che la regola generale è quella di affidare i figli minori ad entrambi i genitori in modo condiviso, il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori (affidamento esclusivo) qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Anche a seguito di un provvedimento di concessione dell'affido condiviso, ciascuno dei genitori può chiedere l’affidamento esclusivo quando ritiene che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. Deve però trattarsi di ipotesi eccezionali che giustifichino la deroga al principio generale dell'affido condiviso. Inoltre, se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, nonchè applicare l'articolo 96 dle codice di procedura civile in materia di lite temeraria.
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